Con la circolare n. 47 del 20 dicembre 2012, l’agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla cedolare secca, la tassa piatta delle locazioni (articolo 3 del Dlgs 23/2011), con precisazioni sul regime fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ai contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo non registrati o registrati con indicazione di un importo inferiore a quello effettivo, nonché alla registrazione dei contratti di comodato fittizio (commi 8 e 9 del citato articolo 3 del D. Lgs. n. 23 del 2011).
Si danno indicazioni anche sulla possibilità di fruire, con il pagamento di una mini sanzione di 258 euro, della remissione in bonis (articolo 2 del Dl 16/2012) per la cedolare secca in caso di dimenticanza o ritardo nella presentazione del modello 69 - modello cartaceo per esercitare l’opzione anche in occasione della proroga del contratto di locazione o per le annualità successive a quella della registrazione, da presentare entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità o dalla proroga.
Guida la possibilità dell’esercizio della remissione in bonis un comportamento coerente con il regime opzionale della cedolare secca, che prevede l’adempimento di tutti obblighi formali richiesti, tranne la sola presentazione del “modello 69” nei termini. La facoltà è aperta anche a chi ha versato contestualmente alla registrazione del contratto l’intera imposta di registro prima dell’entrata in vigore della disciplina della cedolare secca.
Gli esclusi, sono quei contribuenti che palesemente hanno dimostrato la volontà di non aderire alla tassazione piatta e che, fruendo della remissione in bonis, manifestino il mero ripensamento:
- chi ha versato l’imposta di registro, anche se in un'unica soluzione, prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca;
- chi ha pagato regolarmente l’imposta di registro annuale per l’anno in corso, senza effettuare la scelta nei termini previsti.
Si sottolinea, infine, la differenza tra remissione in bonis e ravvedimento operoso: con il secondo non si rimedia alla possibilità di optare per la cedolare secca, ma si sanano solo le violazioni tributarie connesse all’omessa o tardiva registrazione del contratto di locazione.
weekly news 51/2012