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Nuovo TUIR. Sono deducibili i compensi agli amministratori

Pubblicato il 02 gennaio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Col parere offerto nella risoluzione n. 113 del 31 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate conferma l'indeducibilità dei compensi erogati per il lavoro prestato o per l'opera svolta dall'imprenditore e dai suoi familiari. A fronte di tale indeducibilità, rimane ferma l'esclusione dei compensi in parola dalla determinazione del reddito imponibile del percipiente, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del "nuovo" TUIR (che ha recepito quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 62, comma 2 del "vecchio" TUIR).

Diversamente la disciplina fiscale che riguarda la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro costituite dai compensi agli amministratori erogate da un soggetto rientrante nell'ambito di applicazione dell'IRES: è stata inserita nel titolo II del TUIR, recante le disposizioni che involgono l'imposta sul reddito delle società. In particolare l'articolo 95, comma 5, del "nuovo" TUIR stabilisce che "I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti".

In sostanza, le modifiche apportate al sistema tributario hanno separato nettamente il trattamento fiscale da riservare ai compensi erogati all'imprenditore individuale rispetto a quello disposto per i compensi agli amministratori erogati da società in nome collettivo, in accomandita semplice e da società di capitali rientranti nell'ambito di applicazione dell'IRES. Pertanto, gli articoli 8, comma 1, ultimo periodo e 60 del "nuovo" TUIR sono da riferirsi al solo imprenditore individuale/persona fisica e non anche all'impresa esercitata in forma collettiva.

Le spese per prestazioni di lavoro risultano dunque - ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95, comma 5 del "nuovo" TUIR - deducibili nei confronti dei soggetti societari al momento della corresponsione.

weekly news 01-02/2013

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