Rispondendo ad una richiesta di chiarimento avanzata dall’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc), l’Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Lombardia (Dre), si è pronunciata in materia di trasferimento per successione o per donazione di partecipazioni in società estere ai fini dell'imposta di successione e donazione.
Secondo la Dre, in particolare, anche nelle ipotesi di trasferimenti che riguardino società non residenti dovranno essere utilizzate regole omogenee a quelle applicabili nel caso di società residenti. L’interpretazione logico sistematica della normativa, infatti, deve prevalere su quella letterale.
Così, l’esenzione dall’imposta di successione e donazione può essere affermata con riferimento al trasferimento per successione o per donazione di quote di società estere solo nel caso in cui ricorrano le stesse condizioni dettate dal legislatore nazionale per l’esenzione riferita alle partecipazioni in società residenti.
Ora, nel caso di società residenti non sono soggetti all’imposta i trasferimenti di quote sociali e di azioni effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile a favore dei discendenti (e del coniuge), di aziende o rami di esse, a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso (articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/90).
E secondo la Dre della Lombardia, il requisito dell'integrazione o acquisizione del controllo, anche se testualmente richiesto solo nel caso di partecipazioni in società residenti, deve ritenersi rilevante anche per le società estere in quanto, diversamente, si avrebbe “una non giustificata disparità di trattamento a vantaggio della prosecuzione dell'attività d'impresa con società estere”.
weekly news 03/2013