Reso noto dal Ministero dell'economia – con comunicato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 17 gennaio 2013 – che il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0,75 per cento, in riferimento al periodo 1° gennaio – 30 giugno 2013.
Dal 1° gennaio 2013, secondo il modificato D.Lgs n. 231/2002, in caso di ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali si prevede una distinzione tra gli interessi moratori, che possono essere fissati ad un tasso libero o concordato dai soggetti della transazione, e gli interessi legali di mora, pari ad un tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali. Nel primo semestre del 2013 il tasso da applicare sarà pari a 8,75%.
weekly news 03/2013