Con la sentenza emessa in data 17 gennaio 2013, in merito alla causa C -224/11, la Corte di giustizia europea analizza il caso della possibilità di esenzione o meno dall'Iva per l'ipotesi in cui una società fornisce un servizio di leasing richiedendo che il bene sia coperto da assicurazione e quindi fornisce anche la prestazione assicurativa.
La base di partenza del ragionamento è quella di verificare se la fornitura del bene in leasing e la fornitura assicurativa relativa al bene oggetto del leasing, ai fini IVA, possa essere considerata una prestazione unica alla quale debba essere applicata una sola aliquota IVA; viceversa se le operazioni sono considerate indipendenti, vanno tenute separate per quanto riguarda il loro assoggettamento a IVA.
I giudici europei, al termine dell'analisi, hanno affermato come il servizio di leasing e la fornitura di un’assicurazione relativa al bene non possono essere visti come un’operazione unica. Infatti, “non possono essere considerate strettamente connesse a tal punto da costituire, obiettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione rivestirebbe un carattere artificioso”.
Esse sono, in linea di principio, prestazioni di servizi distinte e indipendenti ai fini IVA. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, considerate le circostanze concrete, le operazioni in questione siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate come una prestazione unica o se, al contrario, esse costituiscano prestazioni indipendenti.
Qualora il concedente provveda a fornire l'assicurazione al bene oggetto del leasing, fatturando all'utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, la sentenza precisa che tale operazione rientra tra le operazioni di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema Iva, e non deve essere assoggettata all'imposta.
weekly news 03/2013