Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 1405 del 22 gennaio 2013 - sebbene, in materia di contratti, non possa prescindersi dall'interpretazione della volontà negoziale secondo i canoni generali, “nell'individuazione della materia imponibile dovrà darsi la preminenza assoluta alla causa reale sull'assetto cartolare. Ne consegue la tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali, in considerazione della funzione antielusiva sottesa alla disposizione in parola”. L'autonomia contrattuale e la rilevanza degli effetti giuridici dei singoli negozi, dunque, restano necessariamente circoscritti alla regolamentazione formale degli interessi delle parti, “perché altrimenti finirebbero per sovvertire i detti criteri impositivi”.
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema corte ha respinto il ricorso avanzato da una società contro la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato una rettifica Iva disposta dall’agenzia delle Entrate con riferimento all’acquisto di un terreno avvenuto contestualmente ad un’operazione di compravendita di un’azienda agricola da parte della ricorrente. Per l’Amministrazione finanziaria anche la compravendita del terreno, adiacente all’azienda, doveva farsi rientrare nella cessione ed essere assoggettata ad imposta di registro. Diversamente, il contribuente aveva dedotto che era stata posta in essere una cessione di azienda agricola e una contestuale vendita di terreni edificabili a destinazione industriale che, in quanto tale, era soggetta ad Iva.
weekly news 04/2013