Dopo i numerosi interventi normativi in materia di concordato preventivo, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013, ha affrontato l’argomento non riuscendo però a risolvere definitivamente la querelle degli ultimi tempi. Nonostante le importanti precisazioni rese dai Giudici di legittimità sulla possibilità della sindacabilità o meno nel merito della proposta di concordato, ancora molti punti restano irrisolti.
La questione affrontata dalle Sezioni Unite riguarda la fattibilità economica e giuridica del concordato preventivo. La precisazione resa è che la valutazione circa la natura e l’effettiva realizzabilità di una proposta di concordato con cessione di beni spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria. Il giudice, infatti, ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato. Ma, questo giudizio sulla “fattibilità del concordato” non ha nulla a che vedere con la convenienza economica della proposta. Il giudizio di merito sul concordato preventivo, come pure sulla sua possibilità di riscuotere successo economico, dunque, non spetta in alcun modo al tribunale, ma è di competenza dei creditori.
Si osserva nella sentenza che “non rientra nell'ambito del controllo sul giudizio di fattibilità esercitabile dal giudice un sindacato sull'aspetto pratico-economico della proposta, e quindi sulla correttezza della indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta dal debitore ai creditori”.
In conclusione, dunque, è coerente con l’impianto normativo dell’istituto il fatto che spetti al giudice la verifica della fattibilità giuridica del concordato, con la possibilità in tal modo di esprimere anche un giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità, quando alcune modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, secondo i Giudici, è pacifico che siano i creditori ad assumersi il rischio legato alla fattibilità economica della proposta di concordato. La fattibilità economica è collegata alla discrezionalità di valutazione del creditore ed è connessa ad un certo margine di errore, che lo stesso creditore - dopo aver ricevuto tutte le necessarie informazioni sul punto per non rendere nulla la proposta - può decidere ragionevolmente di assumere in proprio.
weekly news 04/2013