Notizia

La definizione delle liti pendenti con il Fisco non interessa i contributi previdenziali

Pubblicato il 26 gennaio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’agenzia delle Entrate, con una direttiva del 28 dicembre 2012, fornisce istruzioni agli uffici circa la chiusura delle liti pendenti di importi non superiori a 20mila euro, puntualizzando, nello specifico, il trattamento relativo ai contributi previdenziali Inps iscritti a ruolo.
L’Agenzia ha ribadito che la chiusura delle liti pendenti di valore fino a 20mila euro è irrilevante ai fini contributivi Inps. Ne deriva che la chiusura delle liti pendenti di modesto valore con il Fisco, che si è potuta effettuare entro il 2 aprile 2012, con il pagamento di una somma forfettaria di 150 euro per valori fino a 2mila euro e in percentuale variabile dal 10 al 50% per importi tra 2mila e 20mila euro, non ha prodotto effetti per quanto riguarda l’aspetto previdenziale.
Al contribuente può, dunque, essere chiesto di versare l’intero importo accertato anche se la lite con il Fisco si è chiusa. La chiusura delle liti pendenti, infatti, riparte da zero per i contributi Inps e lo stesso Ente previdenziale può richiedere l’intero importo che era stato accertato dall’ufficio delle Entrate.
La stessa Agenzia, con la circolare n. 48/E/2011, ha puntualizzato che le controversie relative ai contributi e premi liquidati in base al maggior reddito imponibile restano escluse dalla definizione delle liti fiscali di valore fino a 20mila euro. Le liti instaurate nei confronti degli enti previdenziali, che hanno ad oggetto tali contributi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e, dunque, non potevano essere definibili. Sulla questione si resta, ora, in attesa di un confronto tra l’Agenzia e l’Inps.
weekly news 05/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).