Secondo la Commissione tributaria regionale della Lombardia – sentenza n. 168/6/12 – è legittimo che all’atto di costituzione di un trust di scopo venga versata un’imposta di registro in misura fissa e non un’imposta proporzionale in misura dell’8 %.
Ed infatti – precisano i giudici lombardi – “al momento della segregazione del bene in un trust di scopo non esiste ancora il soggetto passivo dell'imposta, né tantomeno si è costituito il vincolo di destinazione”.
L’applicazione dell’imposta di registro fissa con iscrizione a campione dell'atto di trust, inoltre, sembra anche più conforme alla normativa vigente e segnatamente all'articolo 60 del Decreto legislativo n. 346/90 che rinvia all'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986. Il trust, difatti, è atto sottoposto a condizione sospensiva con la conseguenza che “se il disponente porterà a compimento quanto da questi promesso il trustee gli ritornerà i beni”; per contro, il trustee sarà autorizzato a vendere o a utilizzare i beni del disponente “e solo in questo momento si consacrerà definitivamente il vincolo di destinazione con assoggettamento all'imposta nella misura dell'8 per cento”.
weekly news 05/2013