Il Dl n. 216/2012, prima, e la Legge n. 228/2012, in un secondo momento, hanno integrato le disposizioni del DPR n. 633/72 in materia di Iva, favorendo l’entrata in vigore delle importanti novità contenute nella direttiva 2010/45/Ue.
Dal 1° gennaio 2013 è ampliato l’obbligo di emissione della fattura per le operazioni territorialmente non rilevanti ai fini Iva, limitato, fino al 31 dicembre 2012, alle sole prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter del citato DPR, rese nei confronti di committenti stabiliti in un altro Stato membro della Ue. Ne deriva che, da tale data formano oggetto di fatturazione anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non territoriali effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato Ue o nei confronti di soggetti extra-Ue. La norma ha previsto, comunque, delle esclusioni che riguardano le cessioni dei beni ammortizzabili ed i passaggi interni tra attività separate.
Altra novità è, poi, quella che prevede la maggiorazione a titolo di contributo integrativo su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini Iva. Dal momento che le consulenze estere rese da professionisti, a partire dall'1 gennaio 2013, incidono sul volume d’affari ai fini Iva, queste - se rese a soggetti passivi Iva debitori in altro paese Ue o a soggetti residenti in un paese extra-Ue - prevedono comunque la maggiorazione a titolo di contributo integrativo.
L’obbligo di indicare il contributo integrativo nelle consulenze effettuate a committenti non residenti in Italia riguarda tutti i professionisti che svolgono consulenze estere (esempio, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, veterinari, giornalisti, ingegneri, architetti, ecc.), con esclusione di quei professionisti sprovvisti di una propria Cassa di previdenza e, dunque, soggetti all'iscrizione nella gestione separata Inps.
weekly news 05/2013