Notizia

Esteso l ' intervento dei fondi di solidarieta' bilaterale. Interpretazione finalistica del Lavoro

Pubblicato il 03 gennaio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Legge n. 92/2012 di Riforma del mercato del lavoro ha previsto la possibilità, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

La legge di Stabilità (L. n. 228/2012), al comma 251, prevede la sostituzione del comma 31 dell’articolo 3 della legge Fornero, là dove si prevedeva che i fondi “assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile”.

Il nuovo dettato del comma 31, infatti, prevede che i fondi “assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria”.

Tale nuova formulazione normativa sembra introdurre un limite alquanto rigido alla possibilità di intervento dei suddetti fondi. Di qui, la necessità di un chiarimento da parte del ministero del Lavoro.

Con la nota interpello n. 39 del 21 dicembre 2012, il Ministero ritiene che il citato comma 31 dell’articolo 3 vada “finalisticamente” e sistematicamente interpretato. A tal proposito, infatti, si precisa che, al fine di garantire “adeguate” forme di sostegno al reddito, la disposizione deve essere interpretata nel senso che la prestazione dei fondi di solidarietà  <<non può non assicurare un intervento di durata "almeno pari ad un ottavo delle ore lavorabili">>.

Un’interpretazione differente di tale norma contrasterebbe con la finalità della stessa, oltre a non essere sorretta da alcun interesse di carattere pubblicistico.

weekly news 01/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).