Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 3 del 16 gennaio 2013, illustra la nuova procedura di conciliazione obbligatoria per i licenziamenti economici introdotta dalla riforma del lavoro Fornero (articolo 1, comma 40, Legge 92/2012).
Si forniscono, così, indicazioni utili al corretto svolgimento della procedura conciliativa legata ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, con particolare attenzione per gli aspetti riguardanti il campo di applicazione della procedura e il corretto svolgimento dei relativi adempimenti da parte delle Direzioni territoriali del lavoro.
Scopo del provvedimento è quello di arrivare ad una contrazione del contenzioso in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, affidando alla Commissione provinciale di conciliazione il ruolo di moderatore con l’obiettivo di giungere alla mediazione della controversia.
Sono tenuti a seguire la procedura della conciliazione obbligatoria i datori di lavoro che rispettano alcuni vincoli dimensionali: hanno alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti e se imprenditori agricoli più di 5 lavoratori; oppure, in linea generale, occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale.
Per avviare la procedura, il datore di lavoro è tenuto a fare una comunicazione scritta alla Direzione del lavoro competente per ambito territoriale, con cui si accetta il tentativo di conciliazione in merito al licenziamento, per evitare il contenzioso. La comunicazione si intende inviata a buon fine se trasmessa all'ultimo indirizzo comunicato al datore di lavoro. I termini da cui si intende avviata la procedura decorrono dal momento della ricezione della comunicazione da parte della direzione del lavoro.
La tempistica del tentativo di conciliazione – spiega la circolare – è molto stretta proprio perché finalizzata ad evitare il contenzioso. La Direzione territoriale del lavoro, ricevuta la comunicazione, ha l’obbligo di convocare le parti entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione. La nota della Dtl deve essere inviata con lettera raccomandata o tramite Pec. Il termine per la comparizione delle parti davanti la Commissione deve essere fissato entro i 20 giorni successivi. Andare oltre tale termine significherebbe vanificare gli effetti della conciliazione.
Infine, conclude il Ministero, la conciliazione in esame è da considerare come una sorta di conciliazione omnibus, dato che tramite essa è possibile “addivenire anche alla composizione di altre questioni di natura economica afferenti il rapporto come, ad esempio, le differenze retributive, le ore di lavoro straordinario o il Tfr”.
weekly news 03/2013