L’articolo 7, comma 3, del Decreto legge n. 5/2009, ha previsto, in via sperimentale per il 2009-2010, la possibilità per l'Inps di anticipare la Cig in deroga, in attesa dell'emanazione dei legittimi provvedimenti di autorizzazione, sulla base della sola istanza dell'impresa, con riserva di ripetizione delle somme eventualmente non autorizzate nei confronti del datore di lavoro.
Tale norma è stata prorogata anche per gli anni 2011 e 2012, per effetto delle relative Leggi di Stabilità.
La stessa cosa non è accaduta per il 2013. La Legge n. 228/2012 non ha previsto un’ulteriore proroga per l’anno 2013 del citato articolo 7 ter, comma 3. Ne deriva, che l'Inps non è più autorizzato ad anticipare la cassa integrazione in deroga per periodi relativi al 2013 e, dunque, da ora in poi, erogherà i trattamenti esclusivamente dopo aver ricevuto il decreto di competenza regionale o ministeriale, in caso di aziende plurilocalizzate.
A darne notizia il messaggio n. 1051 del 17 gennaio 2013, in cui si precisa che non possono trovare applicazione eventuali accordi quadro regionali che prevedano il ricorso all’istituto dell’anticipazione per periodi di competenza 2013.
Nello stesso documento di prassi, l’Ente previdenziale ricorda il procedimento amministrativo per la concessione della Cig in deroga a pagamento diretto attivato dalle aziende con unità produttive site in una sola regione.
weekly news 03/2013