Con l'interpello n. 1, del 24 gennaio 2013, il Ministero del lavoro risponde in merito alla possibilità che il regolamento interno di una cooperativa contempli l'istituto della sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori.
Nel ricordare che con la legge n. 30/2003 è stata eliminata la previsione che impediva al regolamento interno di introdurre disposizioni derogatorie anche in peius rispetto alle clausole contemplate dai contratti collettivi, il Ministero chiarisce che “per cause di forza maggiore o di circostanze oggettive, ovvero nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, il regolamento interno potrebbe prevedere l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro e, dunque, della sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, scongiurando in tal modo il rischio di eventuali licenziamenti”.
Si richiama anche la legge n. 142/2001, laddove all'art. 1, comma 2, lett. d), specifica che i soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Le cause legittimanti la sospensione temporanea dell'attività devono essere individuate dal regolamento interno e il consiglio di amministrazione della cooperativa deve deliberarle di volta in volta. E' necessario prevedere, nel periodo di sospensione, l'utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa tramite turnazione o rotazione del personale.
weekly news 04/2013