Nella circolare n. 3 del 16 gennaio 2013, che ha come contenuto la procedura obbligatoria di conciliazione nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, seconda parte, Legge n. 604 del 1966), il ministero del Lavoro richiama l’intervenuta modifica dispositiva dell’articolo 7 della Legge n. 604/1966, per mezzo dell’articolo 1, comma 40, della Legge n. 92/2012, in relazione, in particolare, ai licenziamenti per cause economiche.
Ora è affidato alla Commissione provinciale di conciliazione – la cui composizione è espressione delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale - il compito di espletare un tentativo di conciliazione della controversia.
weekly news 05/2013