Notizia

Se il requisito dimensionale deve essere accertato con istruttoria niente rito speciale

Pubblicato il 05 febbraio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il rito speciale di cui alla Riforma Fornero (Legge 92/2012) è applicabile solo con riferimento alle domande di impugnazione del licenziamento nell’ambito delle quali la presenza del requisito dimensionale dell’azienda risulti documentalmente.

Per contro, l’esame della legittimità del licenziamento non può avvenire nella sede del citato procedimento abbreviato qualora risulti necessario procedere anche con la verifica dell'accertamento sul numero dei dipendenti e non emerga, in termini immediati, l’esistenza della condizione per l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Ed infatti, il rito speciale è caratterizzato da un'attività processuale sommaria e abbreviata di per sé incompatibile con la necessità di svolgere rilievi e acquisizioni istruttorie articolati.

E’ quanto sottolineato dal giudice del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, nel testo dell’ordinanza del 25 gennaio 2013.

Altra pronuncia che applica le nuove disposizioni di cui alla Legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro è stata depositata dal Tribunale di Milano il 22 gennaio 2013 con riferimento ad un procedimento per impugnazione di un licenziamento disciplinare.

I giudici della Sezione lavoro milanese hanno accolto la doglianza avanzata dal lavoratore il quale aveva dedotto la nullità del procedimento avviato nei suoi confronti ritenendo generica la contestazione disciplinare che lo aveva riguardato e nella quale non era stato indicato né il giorno né l’ora dell’addebito.

Con la decisione, il datore è stato condannato esclusivamente al pagamento di un’indennità risarcitoria per il vizio procedurale, quantificata in otto mensilità di retribuzione in considerazione della durata del rapporto di lavoro e delle dimensioni dell’azienda datrice di lavoro.

weekly news 06/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...