Con la direttiva del 12 febbraio 2013, l’agenzia delle Entrate - direzione centrale Affari legali - recepisce la sentenza n. 36624 del 21 settembre 2012 della Corte di cassazione in cui si imputa il grave delitto di occultamento o distruzione delle scritture contabili al contribuente che non esibisce il preliminare di compravendita. Di più: non è necessaria l'impossibilità assoluta di ricostruire i redditi o il volume di affari, essendo sufficiente che i verificatori non siano posti nelle condizioni di effettuare tale ricostruzione. Dunque, il reato sussiste anche quando i verificatori abbiano la possibilità di acquisire i dati nell’anagrafe tributaria.
Nel caso di specie si trattava del caso di un rappresentante di una immobiliare che non aveva potuto mostrare, per non averli conservati, agli accertatori i preliminari di vendita degli immobili (conservazione imposta dalla natura stessa dell’impresa ex art. 2241 c.c.).
La Cassazione spiega che vanno ricompresi nell'articolo 2214 del Cc, sull'obbligo di tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, i contratti preliminari di compravendita degli immobili, che rilevano come ricevuta della caparra. Restano esclusi, secondo la Cassazione, i piccoli imprenditori (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia).
Conseguenza del risvolto penale sarà il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento delle relative imposte. Inoltre, i termini di decorrenza della prescrizione decorrono da quando la condotta illecita dell’occultamento o della distruzione è stata rilevata dagli accertatori.
weekly news 08/2013