La Cassazione, con l'ordinanza n. 4003 del 19 febbraio 2013, ha evidenziato la possibilità, per il contribuente, di contestare una pretesa tributaria anche in sede di impugnazione della cartella emessa sulla base delle sue dichiarazioni, qualora tale cartella costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del cittadino. In detta ipotesi - continua la Suprema corte - non è necessario che il contribuente medesimo versi quanto chiesto in cartella e proceda, quindi, alla conseguente domanda di rimborso.
Con la pronuncia, la Corte di legittimità ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un contribuente con riferimento ad una cartella di pagamento dell'imposta Irap non dovuta che era stata emessa sulla base della sua dichiarazione. Il ricorrente, in particolare, aveva impugnato la cartella senza procedere con il versamento dell'imposta indicata.
weekly news 08/2013