Sono stati pubblicati sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 43 del 20 febbraio 2013 due regolamenti in materia di revisione legale, dal titolo: “Le modalità di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale” e “Sezione dei revisori inattivi”.
Si tratta di due regolamenti approvati rispettivamente dal decreto ministeriale n. 261 del 28 dicembre 2012 e dal decreto n. 16 dell’8 gennaio 2013, che completano le parti ancora non attuate del Dlgs n. 39/2010 di recepimento in Italia della direttiva europea sulla revisione legale (2006/43/CE) e che entrano in vigore dal giorno stesso della loro pubblicazione ufficiale.
Nello specifico, il primo decreto, il n. 261 del 28/12/2012, disciplina le modalità di revoca, dimissione e risoluzione consensuale dell’incarico di revisore legale, occupandosi direttamente di tutte quelle situazioni che possono costituire giusta causa di revoca all'interno dei gruppi, come per esempio: il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società revisionata; i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la stessa società tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire gli elementi necessari alla corretta attività di revisione.
Nel provvedimento, si sottolinea l’importanza della giusta causa per la revoca dell’incarico di revisore legale e si ribadisce che le eventuali divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa. È, poi, compito dell'organo di amministrazione comunicare per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi. In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale. Le stesse situazioni contraddistinte da giusta causa possono determinare le dimissioni dall'incarico del revisore.
Il Dm 16 dell'8 gennaio 2013, invece, si occupa della gestione della "Sezione dei revisori inattivi" che viene introdotta nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del Dlgs n. 39/2010.
Sono iscritti d’ufficio in tale sezione: i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni o che non hanno collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi. Analogamente, sono iscritti anche coloro che ne fanno richiesta al Mef anche prima del decorrere dei tre anni.
ll regolamento ricorda che i revisori legali al momento della prima iscrizione nel registro sono inseriti nella sezione inattivi, salvo poi transitare nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del primo incarico di revisione legale oppure con l'avvio di una collaborazione presso una società di revisione. Se l'assunzione dell'incarico avviene entro il primo anno formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro, il revisore è esonerato dagli obblighi formativi. Ciò, in quanto il passaggio dei revisori dalla sezione inattivi all’elenco ufficiale dei revisori attivi è condizionato dal rispetto della formazione obbligatoria e dalla tempestiva comunicazione al ministero dell’Economia dell’incarico assunto.
weekly news 08/2013