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Firmato il via libera alla Tobin tax italiana

Pubblicato il 23 febbraio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, ha firmato il decreto del 21 febbraio 2013, attuativo dell’imposta sulle transazioni e sugli scambi ad alta frequenza, la Tobin tax (ex lege 228/2012 - legge di Stabilità 2013), che dovrà passare per la Corte dei conti per approdare nella “Gazzetta Ufficiale”.

Dal momento che l’entrata in vigore della tassazione relativamente alle azioni è fissata al 1° marzo 2013 (transazioni sottoscritte a partire dal 1° marzo 2013), in caso di derivati al 1° luglio 2013, resta veramente poco tempo agli intermediari finanziari per l’adeguamento dei relativi complessi software, in barba alle richieste di operatori e banche di un rinvio tecnico di almeno un mese.

Nel decreto alcune semplificazioni in merito ai derivati macchinosi come cw, opzioni su azioni e certificati: la base imponibile da prendere è il controvalore trattato.

Le aliquote.

Lo 0,10% del valore della transazione è dovuto per le azioni. Nel 2013 l’aliquota è dello 0,12% in quanto la tassa entra in vigore ad anno iniziato, ossia da marzo 2013.

L'aliquota diventa dello 0,20% - dunque 0,22% per il 2013 - in caso di transazione azionaria fuori dei mercati regolamentati. Per i derivati la tariffa è fissa in base al valore nozionale del contratto.

Alcune esclusioni ed esenzioni:

- azioni coinvolte in operazioni aperte e chiuse nella stessa giornata;

- trasferimento della proprietà di azioni di nuova emissione se avviene a seguito della conversione di obbligazioni, per effetto dell'esercizio di un diritto di opzione o come modalità di regolamento di derivati;

- assegnazioni di titoli o strumenti finanziari partecipativi a fronte di distribuzioni di utili o di riserve;

- assegnazione di azioni di nuova emissione per piani di stock option.

- trasferimento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, comprese le azioni Sicav e le quote di Etf (Exchange Traded Fund);

- successione o donazione;

- obbligazioni o titoli di debito.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo all'operazione, a partire dal luglio 2013; quello relativo alle operazioni di novembre dovrà essere effettuato entro il 19 dicembre e informazioni e provvista dovranno essere fornite entro il terzo giorno lavorativo precedente. Devono l’imposta i soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà dei titoli, non rileva la residenza e il luogo di conclusione del contratto. È versata dalle banche e dalle fiduciarie, o dai notai coinvolti nella formazione o nell'autentica di atti. Negli altri casi è versata dal contribuente, che è sempre co-obbligato. La tassa non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

weekly news 09/2013

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