La Corte di giustizia Ue, nella sentenza del 26 febbraio 2013 relativa alla causa C-617/10, stabilisce che il principio del “ne bis in idem” (articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di Iva, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, se la prima sanzione non sia di natura penale (verificata dal giudice nazionale). Si ricorda che il principio citato - articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue - sancisce il diritto di non essere giudicato o condannato penalmente due volte per lo stesso reato.
Pertanto, se la sanzione amministrativa non è di natura penale e non è divenuta definitiva, la sanzione fiscale può essere commutata assieme alla sanzione penale per la stessa frode fiscale.
A spiegare la pronuncia la stessa Corte. Gli Stati membri nell’ambito della riscossione Iva possono irrogare sanzioni amministrative, penali o una combinazione di entrambe.
In merito la legislazione italiana prevede con l’articolo 19 del Dlgs 74/2000 - principio di specialità - una pena pecuniaria solo se il fatto non costituisce reato. Infatti, se il contribuente ha versato parte delle sanzioni, se viene condannato penalmente ha diritto al rimborso di quando versato. La sentenza potrebbe mettere in discussione queste norme.
weekly news 09/2013