La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4901 depositata il 27 febbraio 2013, ha ravvisato l’antieconomicità e, quindi, l’elusività, di un’operazione di ripianamento delle perdite della società partecipata, per un importo di oltre otto volte superiore al valore della partecipazione, a cui era immediatamente conseguita una cessione della partecipata medesima a un'altra società del gruppo per un valore pari al 99% del patrimonio netto della società ceduta.
Secondo la Suprema corte, in particolare, le minusvalenze da partecipazione generate dall’operazione di specie avevano determinato un abuso del diritto, in quanto create al solo fine del conseguimento di un vantaggio fiscale.
In contesti come quello in esame – ha spiegato la Cassazione - una volta che l’amministrazione finanziaria abbia tracciato i termini del disegno elusivo, spetta, poi, alla contribuente l’onere di dimostrare l'eventuale utilità nonché le valide ragioni dell’operazione posta in essere.
weekly news 09/2013