Secondo i giudici di Cassazione - sentenza n. 9226 depositata il 27 febbraio 2013 - il soggetto che abbia commesso il reato presupposto non può essere ritenuto punibile anche del reato di riciclaggio per avere sostituito o trasferito il provento del reato presupposto medesimo.
Ed infatti, non essendo configurabile, nel nostro sistema penale, il reato di autoriciclaggio, “diventano del tutto irrilevanti ai fini giuridici le modalità con le quali l'agente abbia commesso l'autoriciclaggio sia che il medesimo sia avvenuto con modalità dirette sia che sia avvenuto ex articolo 48 Codice penale per interposta persona”.
Con la decisione in esame la Suprema corte di legittimità ha confermato la sentenza di proscioglimento dall’accusa di riciclaggio disposta dai giudici di merito nei confronti di un uomo imputato anche del reato presupposto di bancarotta fraudolenta.
weekly news 09/2013