Notizia

Il nuovo regime fiscale delle cambiali finanziarie e obbligazioni

Pubblicato il 07 marzo 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4, del 6 marzo 2013, interviene sul nuovo regime fiscale delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei project bond a seguito delle novità introdotte dal decreto crescita (DL n. 83, del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134, del 7 agosto 2012) e dal decreto crescita bis (Dl n. 179, del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221, del 17 dicembre 2012).

Le cambiali finanziarie e le obbligazioni, negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi Ue o di Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella white list non rientrano nella regola che ne subordina la deducibilità, per l'emittente, a un determinato livello del tasso di rendimento effettivo, calcolato al momento dell'emissione. A determinate condizioni, tale vantaggio è applicabile anche per titoli non quotati.

Le cambiali emesse in forma dematerializzata sono esenti dall'imposta di bollo, che continua ad applicarsi per i titoli cartacei, nella misura dello 0,01%, e sulle comunicazioni alla clientela.

La circolare affronta anche il regime fiscale dei project bond emessi dalle società appositamente costituite per iniziativa dei soggetti aggiudicatari di concessioni per la realizzazione e/o gestione di infrastrutture o di nuovi servizi di pubblica utilità, nonché dalle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato. Gli interessi dei project bond sono assimilabili a quelli del debito pubblico, assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.

weekly news 10/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).