Notizia

Sanzione interdittiva ex D.Lgs 231 2001 solo con motivazione adeguata

Pubblicato il 08 marzo 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10903 depositata il 7 marzo 2013, ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale di Pistoia aveva disposto una misura interdittiva ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 a carico di una Srl in considerazione della pendenza di un procedimento per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, che aveva portato all’arresto dell’amministratore della società medesima. La sanzione irrogata, in particolare, era consistita nel divieto, per 6 mesi, a contrattare con la pubblica amministrazione.

La difesa della società aveva impugnato il provvedimento di specie lamentando che lo stesso fosse assolutamente carente di motivazioni circa l’esistenza dei gravi indizi di reato che avrebbero giustificato l'applicazione della sanzione interdittiva; la decisione, in particolare, era stata motivata esclusivamente “per relationem” facendo riferimento all'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare a carico dell’amministratore.

E tale doglianza è stata pienamente condivisa dalla Corte di legittimità, secondo la quale il mero rinvio al contenuto dell'ordinanza cautelare personale non poteva sicuramente assolvere all'onere motivazionale richiesto dal modello procedurale di “contraddittorio anticipato” cui si ispira il Decreto 231.

weekly news 10/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).