La decisione con cui i giudici di merito abbiano ritenuto opportuno disporre, nell’ambito di un procedimento per reati tributari commessi in favore di una società, il sequestro preventivo sui beni del rappresentante legale della società medesima anziché in forma diretta su quelli dell'azienda in considerazione del fallimento in cui versi la stessa, costituisce una valutazione di merito del giudice di rinvio, non sindacabile in sede di legittimità.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della decisione n. 10682 del 7 marzo 2013.
weekly news 10/2013