La Ctr Lombardia, con sentenza n. 26/50/2013, nel confermare il precedente giudizio della Ctp, frena l'accertamento basato sulle movimentazioni bancarie a carico di una lavoratrice dipendente, non titolare di partita Iva, poiché l'ufficio non ha dato prova dello svolgimento dell’ulteriore presunta attività svolta, né ha segnalato la fonte dei relativi redditi diversi (violazione dell'articolo 32 del Dpr 600/1973). L'indagine finanziaria aveva fatto emergere alcune movimentazioni presuntivamente ritenute materia imponibile tassabile.
Ad avvalorare la pronuncia il fatto che l’interessata abbia indicato il beneficiario dei movimenti bancari rilevati sul conto corrente: “i dati rilevati dal conto corrente non possono essere posti a base dell'accertamento se il contribuente ne indica il beneficiario in conformità del disposto dell'articolo 32”.
Si ricorda che versamenti e prelevamenti possono essere considerati ricavi o compensi tassabili se non è indicato il beneficiario o non siano indicati nelle scritture contabili. In tal caso si parla di presunzione legale relativa con una inversione dell'onere della prova in capo al contribuente.
weekly news 11/2013