Notizia

Le sanzioni si applicano anche con norme e motivazioni poco chiare

Pubblicato il 13 marzo 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con l'ordinanza n. 6189, del 12 marzo 2013, la Corte di Cassazione stabilisce che, anche se la norma è poco chiara, le sanzioni fiscali devono essere pagate dal contribuente. Questo qualora si verifichi l'assenza di una adeguata motivazione da parte del giudice di merito sull'incertezza della norma. Viene così ribaltata la decisione della Ctr che aveva disapplicato le sanzioni per una norma regionale che era stata definita poco chiara.

La Corte specifica che spetta al giudice di merito rilevare l'incertezza normativa oggettiva, anche attraverso una serie di fatti indice – quali, ad esempio, la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti - che dovranno poi essere valutati e accertati nel loro valore indicativo.

weekly news 11/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).