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No all ' abuso di diritto se l ' operazione e' sorretta da valide argomentazioni economiche

Pubblicato il 25 marzo 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Due recenti pronunce delle Commissioni tributarie regionali hanno preso in considerazione la fattispecie dell’abuso di diritto e la sua eventuale operatività a scopo elusivo.

La Ctr Liguria, con la sentenza n. 3/7/2013, ha analizzato il caso di una vendita di un immobile da parte di una holding, a cui il Fisco aveva contestato un indebito vantaggio fiscale a seguito della neutralizzazione della plusvalenza realizzata dalla vendita dello stesso immobile con la svalutazione della partecipazione in una sua controllata. La controllante, nel motivare il suo operato, ha comprovato le ragioni economico/imprenditoriali di tale operazione, spiegando come il ricavato della vendita era servito per coprire le perdite accumulate dalla società controllata, consentendo ad essa di raggiungere in un tempo più breve la chiusura della procedura di liquidazione con un conseguente minor danno economico.

I giudici regionali nel valutare il caso hanno convenuto con la holding, concludendo che l’operazione di vendita realizzata e la contestuale svalutazione della partecipazione nella società controllata non configurano ipotesi di abuso di diritto dato che sono più che valide e convincenti le ragioni economico/imprenditoriali esibite come motivazione. Non si configura, dunque, il reato di abuso di diritto se il comportamento messo in atto da una società trova altre motivazioni e non è giustificabile in un diretto conseguimento di un risparmio d’imposta

La Ctr Bolzano, con la sentenza n. 6/2/2013, analogamente in tema di abuso di diritto ha concluso che un’operazione di lease back è da considerare elusiva se non sorretta da valide argomentazioni economiche. I giudici altoatesini hanno, infatti, constatato che con l’operazione di lease back la società ha ravvisato una condotta elusiva ai fini delle imposte dirette ma non anche dell’Iva. A seguito della deduzione del maxi canone di locazione iniziale e di quelli successivi in misura maggiore rispetto alle ordinarie quote del 3% di ammortamento previste per gli immobili, la società è riuscita a mettere a segno una deduzione molto più ampia rispetto a quella dovuta. Nessun beneficio fiscale, invece, la società ha conseguito dal punto di vista dell’Iva, avendo regolarmente dichiarata e versata l’imposta incassata sul prezzo di vendita dell’immobile.

weekly news 13/2013

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