Il 25 marzo 2013, l’Associazione italiana dottori commercialisti ha diffuso la circolare n. 6 dal titolo “Le nuove srl: norme di comportamento e profili critici”.
Con tale documento si è ritenuto opportuno fornire chiarimenti circa le nuove Srl semplificate, con un particolare occhio di riguardo al caso specifico delle modifiche statutarie.
L’Aidc ha infatti sottolineato che:
§ per un migliore funzionamento di questa categoria di Srl, le clausole minime previste nel modello standard di statuto/atto costitutivo, di cui al DM n. 138/2012, possono essere integrate dalla regolamentazione codicistica;
§ i soci sotto i 35 ani, che rappresentano le parti contrattuali, possono derogare allo schema tipico di statuto, pattuendo un contenuto diverso per tutte quelle fattispecie che non sono espressamente previste nello schema stesso.
Confermato, poi, il fatto che per gli statuti “emendati” non sono dovuti diritti di bollo e di segreteria nei confronti del Registro imprese, la circolare ha analizzato il caso specifico dell’apporto di nuove clausole allo statuto da parte dei soci in sede di costituzione.
Nello specifico, si è analizzato il fatto se i soci fondatori potessero godere in maniera similare del beneficio dall’esenzione degli oneri notarili. Mancando una specifica previsione legislativa sul tema, l’Aidc ha ritenuto opportuno aderire alla tesi maggioritaria secondo cui, se la Srl semplificata apporta modifiche rilevanti al proprio statuto rispetto allo standard, il notaio sarà legittimato a chiedere un adeguato compenso. Secondo l’interpretazione letterale della norma, infatti, la gratuità della prestazione notarile sembra essere legata solo all’adozione del modello ministeriale ed eventualmente a sue limitate modifiche, ma non anche a modifiche o integrazioni di portata maggiore.
weekly news 13/2013