La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14089 del 26 marzo 2013, accoglie il ricorso presentato da un imprenditore condannato per evasione fiscale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n.74/2000, e per il quale era stato disposto il sequestro probatorio per aver trasferito ingenti somme di denaro all'estero. L'imprenditore aveva prodotto idonea documentazione come prova dell'avvio della pratica di adesione allo scudo fiscale, procedura prevista dall'art. 13 bis del DL n. 78/2009 (legge n. 102/2009).
La Corte valuta la motivazione fornita dal Tribunale del riesame – che non aveva accolto le ragioni esposte - generica ed elusiva, rispetto alle puntuali obiezioni difensive prodotte, nella parte in cui tratta appena il tema del rientro dei capitali esportati illecitamente all'estero.
Secondo i giudici risulta evasiva la considerazione secondo cui “solo l'effettivo pagamento dell'imposta determina l'effetto invocato”, questo a fronte delle obiezioni sollevate circa le modalità probatorie previste per il rientro dei capitali “e, soprattutto, a fronte nel rilievo che così interpretando la L. 102/09, si rischia di vanificarne gli effetti liberatori che le sono propri”.
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