Notizia

Lo scudo fiscale protegge dal sequestro probatorio

Pubblicato il 27 marzo 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14089 del 26 marzo 2013, accoglie il ricorso presentato da un imprenditore condannato per evasione fiscale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n.74/2000, e per il quale era stato disposto il sequestro probatorio per aver trasferito ingenti somme di denaro all'estero. L'imprenditore aveva prodotto idonea documentazione come prova dell'avvio della pratica di adesione allo scudo fiscale, procedura prevista dall'art. 13 bis del DL n. 78/2009 (legge n. 102/2009).

La Corte valuta la motivazione fornita dal Tribunale del riesame – che non aveva accolto le ragioni esposte - generica ed elusiva, rispetto alle puntuali obiezioni difensive prodotte, nella parte in cui tratta appena il tema del rientro dei capitali esportati illecitamente all'estero.

Secondo i giudici risulta evasiva la considerazione secondo cui “solo l'effettivo pagamento dell'imposta determina l'effetto invocato”, questo a fronte delle obiezioni sollevate circa le modalità probatorie previste per il rientro dei capitali “e, soprattutto, a fronte nel rilievo che così interpretando la L. 102/09, si rischia di vanificarne gli effetti liberatori che le sono propri”.

weekly news 13/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).