Notizia

Processo tributario. Dichiarazione utilizzabile se suffragata da un elemento di riscontro

Pubblicato il 28 marzo 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7707 depositata il 27 marzo 2013, ha confermato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto il ricorso presentato da un contribuente contro un avviso di accertamento che gli era stato notificato per contestare l’eccessività di un investimento rispetto ai redditi dichiarati. In particolare, i giudici di secondo grado avevano ritenuto esaustive le argomentazioni rese dal contribuente il quale si era difeso sostenendo che l’investimento era stato possibile grazie al prestito che il padre gli aveva fatto dopo aver ottenuto un finanziamento bancario.

L’Amministrazione finanziaria aveva quindi impugnato la relativa decisione asserendo, in primo luogo, che la dichiarazione del padre del contribuente non avrebbe dovuto essere presa in considerazione in quanto in contrasto con il divieto di prova testimoniale vigente nel sistema del processo tributario.

I giudici di Cassazione, tuttavia, hanno spiegato che il divieto sancito dall'articolo 7 del Decreto legislativo n. 546/92 deve essere interpretato con elasticità soprattutto se, come nel caso in esame, la dichiarazione del teste venga suffragata da un altro elemento di riscontro. Elemento che, nella specie, era rinvenibile nella certificazione bancaria dell'apertura di credito a nome del padre, depositata in atti.

weekly news 13/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).