E' legittima l'applicazione dell'Irpef sulle somme ricevute a titolo risarcitorio per invalidità temporanea. Lo sostiene l'ordinanza n. 7631 del 2013 della Corte di cassazione che ha bocciato in toto il giudizio emesso dalla Ctr.
In merito al punto principale della causa, i giudici della sesta sezione tributaria hanno asserito che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Tuir, rientrano nella stessa categoria dei redditi perduti le indennità derivanti da danni consistenti nella mancata percezione di redditi, tranne se dipendenti da invalidità permanente o morte. Pertanto in caso di indennità risarcitorie che siano dirette a reintegrare il danno per perdita di un emolumento, è ammessa l'imponibilità della somma.
weekly news 13/2013