I giudici della Sesta sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 7900 depositata il 28 marzo 2013, hanno respinto il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato l’annullamento di tre avvisi di accertamento notificati ad una società contribuente in considerazione dell’asserita inesistenza di alcuni acquisti dalla stessa registrati che risultavano effettuati presso una società, rivelatasi una “cartiera”.
A fronte delle doglianze avanzate dal Fisco, secondo cui la contribuente che aveva detratto l'imposta non aveva dimostrato in alcun modo di essere totalmente estranea alla frode, la Suprema corte di legittimità ha, per contro, precisato che, in considerazione della presenza di una contabilità apparentemente regolare, sarebbe spettato al Fisco, e non alla contribuente, l’onere di provare gli elementi costitutivi della frode paventata e, nella specie, l’esistenza di una connivenza nella frode medesima tra il fornitore e la società. E tale prova – conclude la Corte – avrebbe potuto essere fornita dall’Amministrazione finanziaria anche mediante presunzioni semplici, “le quali possono derivare anche dalle medesime risultanze di fatto attinenti al cedente”.
weekly news 13/2013