Con la risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013, il ministero dell’Economia fornisce risposta ad alcuni quesiti in materia di Imu.
Circa la pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote di pagamento 2013, si spiega che le delibere comunali devono essere trasmesse telematicamente dai Comuni entro il 23 aprile 2013 e pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 30 aprile 2013. Se, a tale data - 30 aprile - non sono presenti sul sito, si applicheranno le aliquote pubblicate nel 2012; in mancanza di queste varranno le aliquote di base.
La prima rata Imu dovrà essere pagata entro il 17 giugno 2013.
Contrariamente al 2012, quest’anno i Comuni non possono ridurre l’aliquota base pari allo 0,76% dei fabbricati D, che potrà essere, invece, aumentata dello 0,3%. Unica eccezione è per i fabbricati rurali ad uso strumentale, classificati nel gruppo catastale D: è espressamente prevista la riduzione allo 0,2% dell’aliquota standard.
Infine, in merito all’assegnazione della ex casa coniugale al coniuge, si ricorda che la norma prevede: “ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale … l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Pertanto, il soggetto passivo è il coniuge assegnatario.
E’ indubbio, si chiarisce nella risoluzione, che la disposizione opera solo nei casi in cui l’immobile assegnato sia di proprietà, interamente o pro-quota, del coniuge non assegnatario o sia stato concesso in comodato. Non opera, dunque, in caso di successione alla locazione, poiché il locatore non è soggetto all’Imu.
weekly news 13/2013