Con la registrazione della Corte dei conti del regolamento contenente la disciplina per la costituzione delle società tra professionisti (Stp) si aprono finalmente le porte per l'esercizio in comune delle attività professionali attraverso il sistema ordinistico. Ne sono escluse le categorie degli avvocati e dei notai.
Gli enti possono costituirsi secondo i modelli societari previsti dai titoli V e VI le Libro V del codice civile (quindi anche Snc, Srl, Spa). Ammessa anche la società multidisciplinare ossia quella costituita per l’esercizio di più attività professionali.
Uno dei paletti fissati dal regolamento ministeriale riguarda il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale che deve sussistere in modo da dar luogo alla maggioranza di due terzi in caso di deliberazioni o decisioni dei soci (tranne che per la categoria degli ingegneri). Tra i divieti anche quello per cui lo stesso socio non può prendere parte a più di una Stp.
Rilevanti, per la Stp, anche gli obblighi informativi verso la clientela: al momento del primo contatto con il cliente è necessario specificare che può chiedere che l’incarico sia affidato ad uno o più professionisti da lui scelti. Inoltre il cliente deve essere informato dell’eventuale esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, a causa della presenza di soci investitori.
I soci investitori sono ammessi se possiedono requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale cui la società è iscritta; se non hanno subito condanna definitiva per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per un reato non colposo (salvo riabilitazione); se non hanno subito la cancellazione dal relativo albo professionale per motivi disciplinari.
La società tra professionisti è tenuta ad iscriversi in una sezione speciale del Registro imprese ed in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
weekly news 13/2013