Con la circolare n. 7/E del 29 marzo 2013, l’agenzia delle Entrate torna ad affrontare il tema del regime delle partecipazioni esenti di cui all’articolo 87 del Tuir (participation exemption detto anche Pex), secondo cui la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione è esente per il 95% del relativo ammontare.
Ad integrazione di quanto già affermato con la circolare n. 36/E/2004, con il nuovo corposo documento di prassi, l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’istituto in esame, con particolare riferimento: al concetto di esercizio di impresa commerciale e di verifica della commercialità nell’ipotesi di impresa in fase di start up; alle imprese immobiliari di gestione in relazione al principio di prevalenza; all’individuazione del requisito di commercialità in presenza dell’esercizio congiunto di attività commerciali e non commerciali; ai rapporti tra la disciplina della Pex e le società non operative.
Scopo della nuova circolare è quello di fornire un indirizzo meno restrittivo rispetto a quello rilasciato in passato, quando la stessa Agenzia in relazione ad alcune specifiche situazioni aveva assunto posizioni del tutto insostenibili dal punto di vista tecnico, tenendo ora conto del fatto che la stessa Amministrazione finanziaria ha tutto il potere di verificare un eventuale uso distorto della norma, tramite la corretta applicazione dell’articolo 37-bis del Dpr n. 600/73. Da ciò discende la volontà di porre fine ad un eccessivo contenzioso, tramite la pubblicazione di interpretazioni diverse rispetto al passato circa l’interpretazione della stessa norma.
Nello specifico, l’Agenzia per quanto riguarda il requisito di commercialità, cioè lo svolgimento di una attività commerciale da parte della partecipata per un periodo ininterrotto di tre anni per poter godere dell’esenzione Pex, specifica ora che si è in presenza di un'impresa commerciale ai fini della Pex quando la società partecipata è dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi. Tale requisito della commercialità si considera poi sussistente anche nel caso in cui l’impresa disponga della capacità, anche solo potenziale, di soddisfare la domanda di mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza.
Alla luce di tale considerazione, la circolare 7/E chiarisce anche il requisito della commercialità per l’impresa in fase di start up. Secondo l’Agenzia, il periodo di start up, anche se autonomamente non si configura come esercizio di attività commerciale, può assumere una connotazione commerciale ai fini della Pex se viene seguito dallo svolgimento dell'attività d'impresa. Quindi, si può concludere che la commercialità già esiste nella fase di start up se la società partecipata, ultimate le fasi preparatorie e dotatasi di un apparato organizzativo autonomo, inizia successivamente a svolgere l'attività per la quale è stata costituita.
weekly news 14/2013