Con ordinanza n. 5737 del 7 marzo 2013, la Cassazione ha spiegato che l’applicazione dell’imposta Ici non viene meno una volta che l’immobile venga pignorato. Ed infatti, tutte le conseguenze giuridiche che derivano dall'esecuzione della formalità del pignoramento immobiliare, non escludono, comunque, l’applicazione a suo carico del tributo.
A ben vedere – spiega la Suprema corte - soltanto all'atto dell'emissione del decreto di trasferimento del bene, il presupposto impositivo viene a mancare migrando nella sfera giuridica dell'assegnatario. Per contro, non vi è alcun trasferimento del detto presupposto “medio tempore in capo al custode giudiziale”.
weekly news 14/2013