Con sentenza del 21 marzo 2013, il Tribunale di Novara ha escluso la responsabilità penale di un imprenditore accusato di omesso versamento delle ritenute in considerazione della circostanza, emersa in sede istruttoria, secondo cui la crisi di liquidità che aveva colpito la società non era stata determinata da atti di mala gestione posti in essere dall’amministratore medesimo.
Secondo i giudici di merito, infatti, l’elemento soggettivo del dolo doveva essere escluso in quanto, nel caso in esame, il sostituto d'imposta non aveva potuto adempiere all'obbligazione tributaria a causa della situazione di grave mancanza di liquidità che la società si era trovata ad affrontare, situazione, questa, che non dipendeva dall’operato dell’imprenditore medesimo.
weekly news 15/2013