Con la sentenza n. 8596 depositata il 9 aprile 2013, la Corte di cassazione ha ricordato come, in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale.
Conseguentemente, nei processi in corso in cui la società medesima sia parte, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ai soci, i quali, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo. Stesso effetto si produce anche nei processi non interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore della società.
Wekly news 16/2013