I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 7710 del 27 marzo 2013, hanno ricordato come la speciale forma di notificazione prevista dall’articolo 140 del Codice di procedura civile nei casi di irreperibilità o rifiuto di prendere copia, sia consentita, anche nel procedimento di accertamento dell’imposta, soltanto quando non sia possibile la notificazione ai sensi degli articoli 138 e 139 del medesimo codice.
In particolare, si può procedere con detta modalità di notifica quando sia impossibile eseguire la consegna dell’atto a mani proprie del destinatario nei luoghi nei quali la legge presume che egli possa essere reperito, e quando nei suddetti luoghi manchino o non si rinvengano le persone che la norma processuale considera idonee a garantire la trasmissione dell’atto. In ogni caso – precisa la Corte - l’impossibilità di eseguire la notificazione nei luoghi e secondo le modalità espressamente indicate negli articoli richiamati, deve risultare dalla relata dell’organo notificante, non potendo desumersi per implicito dalla forma di notificazione ex articolo 140 Codice di procedura civile, concretamente adottata.
Nell’ambito della vicenda esaminata dalla Corte di legittimità, gli organi giudicanti nel merito avevano affermato che le formalità di notifica, avvenuta ai sensi dell’articolo 140 richiamato, erano state rispettate, senza specificare se il ricorso al relativo procedimento notificatorio fosse in concreto giustificato.
Per questo la Suprema corte ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dal contribuente il quale lamentava la nullità della notifica dell’atto impositivo in quanto, nella relata allegata, non si dava conto della ricerca dei soggetti ai quali, in assenza del destinatario della notificazione e di persone con lui conviventi o addette alla casa, l’atto avrebbe dovuto esser consegnato.
Wekly news 16/2013