La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 68/02/2013 depositata il 5 aprile 2013, stabilisce che l'avviso di liquidazione emesso ai fini dell'imposta di registro è da considerarsi nullo qualora l'Amministrazione finanziaria, prima della notifica, non assolva all'obbligo della preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente (magari mediante la notifica preventiva di questionario) e/o non riporti le specifiche motivazioni in relazione alle giustificazioni apportate dal contribuente.
La Ctp accoglie così le motivazioni del contribuente che - nell'impugnare l'avviso di liquidazione per l'imposta di registro sul conferimento di immobili in una società - aveva sottolineato la violazione dell'art. 20 del Testo unico del registro, nonché l'inosservanza delle disposizioni anti-elusive previste dall'art. 37/bis del DPR n. 600/1973.
Wekly news 16/2013