Con la sentenza n. 6230 del 13 marzo 2013, la Corte di cassazione ha cassato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato l’annullamento di due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una Snc e notificati ad un contribuente nella sua qualità di coobbligato, in quanto socio della compagine medesima. I giudici di merito avevano aderito alle doglianze del contribuente il quale si era difeso sostenendo di non essere più socio della Snc per avere ceduto la propria quota a terzi in una data precedente rispetto a quella a cui facevano riferimento gli accertamenti.
Nella specie, tuttavia, l’atto di cessione delle quote, redatto in forma di scrittura privata, non era stato iscritto al Registro delle imprese.
E proprio in considerazione di tale circostanza, la Corte di legittimità ha ritenuto che il recesso del socio non fosse opponibile all’Amministrazione finanziaria. Il socio di società in nome collettivo che cede la sua quota – ricorda la Suprema corte – “risponde nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte sino al momento in cui la cessione non sia stata registrata presso il Registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione”.
Ed infatti, la perdita della qualità di socio nella società di persone, integrando modificazione dell’atto costitutivo della società, è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese a pena di inopponibilità ai terzi, a meno che si provi che questi ne fossero a conoscenza.
Wekly news 16/2013