Notizia

Notariato su concordato in bianco e luogo dell ' assemblea

Pubblicato il 18 aprile 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Lo studio del Notariato n. 100-213/I, approvato dalla Commissione studi d'impresa il 19 febbraio 2013, ha avuto ad oggetto il tema “Domanda di concordato in bianco”, analizzato alla luce delle disposizioni di cui al Decreto legge n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012.

La presentazione di detta domanda necessita, come anche precisato dal Tribunale di Modena con decisione del 28 novembre 2012, dell’intervento del notaio il quale, come pubblico ufficiale, ha il compito di redigere e depositare il verbale che attesta l'avvenuta deliberazione della domanda di concordato medesima.

In tale contesto, la richiesta di scioglimento dei contratti in corso sarebbe legittima – a parere dei notai - solo dopo il deposito della proposta e del piano definitivi. Ed infatti, si rivelerebbe “assurdo” decidere per un'autorizzazione produttiva di effetti che potrebbero essere in ipotesi anche gravemente pregiudizievoli per i terzi contraenti.

Secondo il Notariato, inoltre, la domanda di concordato preventivo con riserva sarebbe compatibile con l’accordo di ristrutturazione dei debiti ma non con un concordato con continuità aziendale.

Altro studio del Notariato, il n. 98/2013/I approvato sempre il 19 febbraio 2013, è focalizzato sull’argomento “Luogo di convocazione dell'assemblea”.

In particolare, i notai si soffermano sulla diversa regolamentazione dell’indicazione del luogo di assemblea nelle Srl e nelle Spa. Per le prime, l’articolo 2479-bis del Codice civile prevede che, salvo diversa disposizione dello statuto, l'assemblea è convocata presso la sede sociale, mentre con riferimento alle seconde, ai sensi dell’articolo 2363 del Codice civile, l'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società sempre, anche in questo caso, se lo statuto non dispone diversamente.

Lo studio sottolinea la mera strumentalità dell’indicazione del luogo alla informazione del socio a cui deve essere consentito di intervenire all'assemblea. Per le Spa – continuano i notai - è opportuno che venga sempre esattamente indicata la via e numero civico in cui si terrà l'assemblea, e sarebbe auspicabile evitare generiche dizioni anche se di richiamo alla sede sociale.

In ogni caso, l'avviso non potrebbe dirsi mancante né la deliberazione nulla qualora sia consentito, a coloro che hanno diritto di intervenire, di essere preventivamente avvertiti dell'assise. Così, anche a fronte di una informazione minima ricevuta dal socio, spetta comunque a quest’ultimo raccogliere le altre informazioni utili per parteciparvi. Lo stesso, ossia, non potrà la nullità di una deliberazione alla quale, in ossequio al principio di buona fede, avrebbe potuto partecipare “con un po' di sforzo”.

Wekly news 16/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).