Notizia

Due ordinanze sul licenziamento per superamento del periodo di comporto

Pubblicato il 06 aprile 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza del 5 marzo 2013, esclude l'applicazione della procedura preventiva di conciliazione presso la Dtl in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto. I giudici – nel confermare quanto espresso dal Ministero del lavoro con circolare n. 3, del 16 gennaio 2013 - evidenziano la diversità ontologica dal recesso per giustificato motivo oggettivo, che si basa su presupposti normativi diversi, per il quale la procedura preventiva di conciliazione è invece prevista.

Sempre sul superamento del periodo di comporto, l'ordinanza del 9 marzo 2013 del Tribunale di Milano sottolinea come debba essere indicata la specifica motivazione, necessaria a rendere informato il lavoratore sul giustificato motivo del recesso. In caso di assenza per malattia non occorre indicare i singoli giorni di assenza, ma il numero totale di assenze, che – in un eventuale successivo giudizio – spetterà al datore di lavoro provare compiutamente. La mancanza di specifica motivazione contestuale, prevista dalle modifiche introdotte dalla legge Fornero, prevede il pagamento di un'indennità risarcitoria determinata tra le sei e le dodici mensilità di retribuzione, rimanendo comunque risolto il rapporto di lavoro.

weekly news 14/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).