La disciplina comunitaria del lavoro a termine non può essere applicata al lavoro in somministrazione. In questo senso si è espressa la Corte di giustizia europea nella causa C-209/12, dell'11 aprile 2013, nella questione sollevata dal Tribunale di Napoli a seguito di un ricorso presentato da un lavoratore che chiedeva la trasformazione del suo rapporto di lavoro interinale con Poste Italiane in rapporto a tempo indeterminato.
Sotto la lente la direttiva Ce 1999/70 e l'allegato accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999. I giudici europei fanno notare che il quarto comma del preambolo dell’accordo quadro espressamente stabilisce che: “Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di quelli messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale. È intenzione delle parti considerare la necessità di un analogo accordo relativo al lavoro interinale”.
Inoltre asseriscono che la somministrazione di lavoratori interinali costituisce una costruzione complessa e specifica del diritto del lavoro che implica un duplice rapporto di lavoro: uno tra l’agenzia di lavoro interinale e il lavoratore interinale ed uno tra questo e l’impresa utilizzatrice. Inoltre vi è un rapporto di somministrazione tra l’agenzia di lavoro interinale e l’impresa utilizzatrice.
Di tutto questo non viene fatta menzione nella disciplina comunitaria in questione e pertanto si deve concludere nel senso che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro non si applicano né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore interinale e un’agenzia di lavoro interinale né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore e un’impresa utilizzatrice. Non vi è, quindi, spazio per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
weekly news 15/2013