All’indomani della pronuncia della Ctp di Reggio Emilia (18 aprile 2013, n. 74), che ha ritenuto il nuovo redditometro costituzionalmente illegittimo, si fa sentire la voce dell’Amministrazione finanziaria in difesa dello strumento accertativo.
Le considerazioni avanzate dall’agenzia delle Entrate (riportate dagli organi di stampa ma non disponibili in un documento ufficiale) in primo luogo pongono in rilievo come sia la sentenza della Ctp emiliana nonché la precedente ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 febbraio 2013, anch’essa demolitrice dell’impianto del nuovo redditometro, rimangono circoscritte al singolo caso trattato, non esplicando efficacia per la generalità dei contribuenti.
All’affermazione della Ctp emiliana, secondo cui il nuovo redditometro può essere applicato anche ad annualità anteriori al 2009, l’Agenzia contrattacca ricordando che il Dl n. 78/2010 espressamente stabilisce che le modifiche hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto; con ciò, quindi, rimangono fuori gli accertamenti relativi a periodi d’imposta anteriori al 2009.
Proseguono le Entrate, evidenziando come il vecchio ed il nuovo redditometro sono profondamente differenti: infatti diversi sono i metodi per giungere alla determinazione del reddito complessivo e diversi sono gli indicatori analitici di reddito.
In merito alla questione sollevata dalle sentenze che bocciano il redditometro, per la quale vi sarebbe una grave violazione alla privacy del cittadino, diritto costituzionalmente garantito, il Fisco risponde ponendo l’accento sul fatto che i dati da cui potrebbe iniziare un procedimento di accertamento a carico del contribuente sono già in possesso dell’Agenzia delle entrate in quanto contenuti in database oppure sono oggetto di comunicazione attraverso le dichiarazioni dei redditi.
Il tema del redditometro è stato anche al centro del 51° congresso nazionale dei giovani dottori commercialisti (Ungdcec), al quale è intervenuto Massimo Varriale, Capo ufficio Studi di settore dell’agenzia delle Entrate, il quale ha confermato che il redditometro sarà usato a fini selettivi nell’ambito delle spese vive effettuate dai cittadini, in base agli elementi che provengono dalle banche dati. Rassicura, inoltre, sull’importanza che verrà data alla fase di contraddittorio, in cui il contribuente potrà fornire prove a suo favore ai fini della rideterminazione delle spese.
weekly news 17/2013