Secondo la Prima sezione civile di Cassazione – sentenza n. 9662 del 22 aprile 2013 – la previsione di poter recedere ad nutum dalla società in ragione della indeterminatezza della sua durata costituisce un profilo di affidamento che il legislatore ha voluto tutelare e che non può essere limitato se non in presenza di un chiaro indicatore della riferibilità del termine finale di vita della società ad un “orizzonte razionalmente collegato al progetto imprenditoriale che ne costituisce l’oggetto”.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di legittimità ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’articolo 2473 del Codice civile fornita dai giudici dei gradi precedenti in relazione alla durata di una società, una Srl, al 31 dicembre 2100, che è stata ritenuta equivalente a una durata a tempo indeterminato.
Contestualmente, è stata confermata la decisione con cui è stato accertato il diritto di recesso del socio nonostante la deliberazione da parte dell’assemblea societaria di modifica della durata della società con conseguente soppressione del diritto di recesso del socio medesimo.
weekly news 17/2013