La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con la sentenza 16/02/13, ha confermato la decisione con cui i giudici di prima istanza avevano dichiarato l’illegittimità di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, attraverso il quale era stato rideterminato il corrispettivo di una cessione immobiliare facendo riferimento al valore venale definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro nonché assoggettato a tassazione la relativa maggior plusvalenza.
Secondo la Commissione di seconda istanza, in particolare, la definitività dell'accertamento effettuato ai fini dell'imposta di registro non può costituire una presunzione qualificata tale da legittimare un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Non può desumersi, ossia, una presunzione grave, precisa e concordante, idonea da sola a rideterminare la relativa plusvalenza, dalla rettifica del valore venale di un immobile ai fini dell'imposta di registro. Senza contare – si legge nel testo della decisione – che l’imposta di registro e quella sui redditi vanno a colpire basi imponibili diverse e, rispettivamente, il valore di mercato in un caso e la differenza tra prezzo di cessione e prezzo d'acquisto nell’altro.
weekly news 18/2013