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Paradisi fiscali. Illegittima l ' applicazione del raddoppio dei termini di accertamento per le annualita' chiuse

Pubblicato il 20 maggio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto a rettificare il reddito dichiarato da un contribuente sulla base delle disposizioni dell’articolo 12 del Dl 78/2009, che contrastano l’emersione di attività economiche e finanziarie detenute all’estero in Paesi a fiscalità privilegiata.

Sulla base dello scambio di informazioni tra Stati membri della Ue, nell’ambito della cooperazione internazionale di reciproca assistenza, il Fisco italiano ha imputato ad un contribuente il possesso di capitali all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

Il contribuente, sottoposto ad atto impositivo con un raddoppio dei termini per l'accertamento dei redditi presunti ottenuti - secondo la normativa sul contrasto dei paradisi fiscali - da investimenti e attività finanziarie detenute illecitamente all’estero e sottratti a tassazione in Italia, è ricorso nei vari gradi di giudizio contestando non solo la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dai poteri di rettifica della dichiarazione dei redditi, ma anche il fatto che il periodo d’imposta accertato risultava ormai “chiuso” al momento della verifica fiscale per decorso del termine ordinario di accertamento (comma 2-bis, art. 12).

La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 26/24/13, conferma la decisione dei giudici di primo grado a favore del contribuente, dichiarando nuovamente decaduta l’Amministrazione finanziaria dai poteri di rettifica dei redditi dichiarati dal contribuente nell’anno oggetto di accertamento. Nel caso di specie, infatti, è ribadita l’illegittima applicazione della norma contro i paradisi fiscali del raddoppio dei termini per l’accertamento. Nel chiarire l’ambito applicativo di tale disposizione di legge, è stato precisato che “non è in discussione la sua applicazione agli anni d'imposta anteriori all'emanazione della norma, ma la sua (in)applicabilità ai periodi d'imposta per i quali il termine di accertamento, stabilito dalle norme vigenti, sia già interamente decorso”. Dunque, il raddoppio dei termini di accertamento non consente di riaprire le annualità già chiuse secondo le ordinarie regole sulla decadenza dei termini né può essere invocato per contestare somme detenute all'estero e non dichiarate nel quadro RW.

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